Una società italiana operante nella produzione di calzature per bambino, con marchio di rinomanza internazionale, richiedeva di procedere alla costituzione di una joint venture con una grande azienda cinese impegnata nella produzione di calzature con anche numerosi punti vendita esclusivi in tutto il territorio della PRC.
Azienda cinese con la quale la società italiana aveva consolidati rapporti commerciali.
Stabilite forma e status giuridico della joint venture societaria si procedeva di concerto, con le parti alla determinazione del volume dell’investimento e del capitale registrato, ed alla negoziazione di importo e natura dei rispettivi conferimenti.
Si stabilivano altresì, i meccanismi di funzionamento degli organi sociali ed i quorum deliberativi in relazione ai quali si prevedeva una serie di opzioni e prelazioni nei casi di stallo decisionale.
Particolare tutela veniva destinata al marchio sia attraverso l’attribuzione , in via esclusiva, all’azienda italiana delle funzioni di commercializzazione dei prodotti al di fuori della PRC, sia attraverso la previsione di obblighi di non concorrenza, sia e soprattutto attraverso la predisposizione di un contratto di licenza di marchio, allegato e coordinato al contratto di joint venture a mezzo del quale si licenziava a favore della joint venture l’uso del marchio, regolamentandone termini, modalità, e condizioni di utilizzo e prevedendo una serie di tutele e garanzie in caso di violazione
della stessa.