Una società di calzature veniva sottoposta a sequestro “inaudita altera parte” di manifatture prodotte in presunta violazione di un brevetto per modello di utilità; contestualmente subiva il sequestro di stampi, depliants, cataloghi inerenti la prefata produzione e la relativa conseguente commercializzazione.
All’udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento di sequestro, la suddetta ditta si costituiva in giudizio con Studia Iuris unitamente ad altro noto studio legale milanese, deducendo la mancanza di fumus boni juris per la concessione del provvedimento de quo per non essere il brevetto registrato da controparte innovativo, per la conseguente mancanza di attività inventiva nel brevetto, e, soprattutto, per la mancanza di contraffazione del brevetto per non avere la ditta assistita riprodotto il dispositivo rivendicato dal brevetto registrato.
Il Giudicante, a seguito di attenta analisi e raffronto dei dispositivi, revocava pertanto il provvedimento di sequestro avendo escluso qualsivoglia violazione del brevetto data l’assoluta diversità dei dispositivi de quibus.
Avverso la suddetta ordinanza la ditta avversaria proponeva reclamo chiedendo conferma del sequestro revocato e la causa veniva pertanto rimessa in istruttoria.
Veniva disposta C.T.U. la quale affermava la nullità del brevetto ex adverso registrato per mancanza di novità ed attività inventiva.
Di conseguenza il Giudice Istruttore confermava l’ordinanza di revoca del sequestro dichiarando la soccombenza della ditta avversaria.