Un lavoratore dipendente di una ditta di stampaggio di materie plastiche con la qualifica di stampatore, subiva un serio infortunio sul lavoro mentre stava caricando con l’ausilio di un muletto e poi manualmente un macchinario usato su di un furgone, presso il magazzino di altra azienda venditrice di tale macchinario.
Le lesioni gli provocavano una invalidità permanente in ambito INAIL del 23%.
Richiedeva quindi tutela legale per ottenere il risarcimento dei danni da lesione ed extrapatrimoniali non coperti dall’INAIL.
Fallito qualsiasi tentativo di composizione bonaria veniva, quindi proposto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro.
La ditta resistente assumeva la inesistenza di qualsiasi responsabilità evidenziando tra l’altro come il procedimento penale aperto in conseguenza del sinistro fosse stato archiviato per insussistenza di estremi di reato e come unico responsabile dovesse essere considerato
il lavoratore stesso che senza ricevere ordine alcuno si era intromesso nelle manovre di caricamento del macchinario.
L’istruttoria della causa, tuttavia, attraverso i mezzi di prova chiesti da parte ricorrente,
e la espletata C.T.U., permetteva di evidenziare invece una chiara responsabilità contrattuale
del datore di lavoro ex art. 2087 C.C. e la integrazione di una condotta integrante anche estremi di reato.
Pertanto si otteneva una sentenza di
condanna del datore di lavoro che liquidava
in favore del lavoratore il risarcimento sia
per il danno biologico che per il danno morale subito, per un importo complessivo di circa
€ 40.000.