Coinvolto in un grave sinistro stradale mentre viaggiava in qualità di trasportato sulla vettura di un amico, un uomo di 64 anni conferiva mandato al fine di ottenere il risarcimento delle gravi lesioni subite che avevano gravemente compromesso ogni aspetto della sua vita.
Il danno alla persona da alcuni anni a questa parte forma oggetto di una complessa e problematica questione di studio. Garantito e protetto dall’ordinamento giuridico (art. 32 della Carta Costituzionale) quale diritto fondamentale dell’ individuo, il diritto di ogni persona all’integrità psicofisica rappresentava nel caso di specie una fattispecie articolata considerando che, accanto ad un risarcimento in termini di danno biologico, patrimoniale, morale , si venivano a configurare pure gli estremi di un danno alla vita di relazione (c.d. danno esistenziale), la cui dimostrazione è oggetto di una prova ardua e gravosa. Incardinato presso il foro competente li procedimento civile per il risarcimento del danno biologico, patrimoniale, morale, alla salute ed alla vita di relazione, il Giudice concedeva ex art. 24 l.990/69 una cospicua provvisionale. La linea difensiva, alla luce di una rilevante ricerca giurisprudenziale e dottrinaria svolta in merito, riusciva a dimostrare che entrambi i conducenti contribuivano con il loro comportamento colposo alla causazione del sinistro (in particolare imputando la responsabilità al conducente del veicolo sul quale l’attore era trasportato ex art.2043 cc e non ai sensi dell’art. 2054 cc che non trova applicazione nell’ipotesi di trasporto di cortesia); chiarita la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dedotto ed i danni lamentati, si procedeva a motivare e quantificare attraverso CTU medico-legale, il danno biologico nelle sue varie articolazioni (postumi reliquati ed inabilità temporanea), attraverso produzioni documentali e giurisprudenza di legittimità, la risarcibilità del mancato guadagno da ritardato pagamento oltre alla rivalutazione monetaria.
Alla luce delle risultanze probatorie tutte, il Giudice, reputando assolto l’onere probatorio, accoglieva la domanda attore e pronunciava sentenza in cui condannava i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all’attore, previa detrazione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale, l’ulteriore somma di £ 1.457.000.000 (€ 752.477,00) oltre alla liquidazione delle spese legali.